Descrizione
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2,
lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza
degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste
elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18
febbraio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non
certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Al fine di facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori
temporaneamente all’estero, si evidenzia la necessità che codesti comuni inseriscano
nell’home page del proprio sito un indirizzo di posta elettronica non certificata (da
monitorare poi con particolare attenzione), utile ai fini della trasmissione delle domande stesse.
Per quanto attiene ai contenuti e alle modalità di inoltro, la dichiarazione di opzione, redatta
su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido
dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale
ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445
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Ultimo aggiornamento: 5 febbraio 2026, 09:12